Brindisi è la sede
episcopale più antica del Salento, con
il suo primo Vescovo Marcus Calabriae presente
al Concilio di Nicea nel 325. Dal secolo X appare
sede metropolitana.
La curia diocesana
è costituita dal complesso di uffici amministrativi
o giudiziari, di regola non beneficiari, che coadiuvano
il vescovo o chi ne tiene il luogo nel governo
della diocesi. Si può considerare costituita
di due sezioni, una per le pratiche amministrative,
l'altra per gli affari giudiziari.
Della sezione amministrativa fanno parte:
-
Il vicario
generale che ne è in certo senso il
responsabile sia pure alla stretta dipendenza
del vescovo. Si tratta del sacerdote legittimamente
costituito a rappresentare la persona del
vescovo nell'esercizio della sua giurisdizione
su tutta la diocesi. I vescovi, già
nel IV secolo, manifestarono necessità
di collaborazione per attendere al governo
della diocesi. Allo scopo fu incaricato colui
che tra il clero aveva una posizione preminente
ossia l'arcidiacono che si presentò
come il vicario del vescovo nel governo della
diocesi. Di fronte alle crescenti e preponderanti
facoltà giurisdizionali nel tempo assunte
dagli arcidiaconi, i vescovi crearono veri
dipendenti, ossia i vicari generali, per il
governo ordinario della diocesi e ufficiali
per l'amministrazione della giustizia. Per
quanto riguarda i primi, i vescovi delegarono
la propria giurisdizione ad ecclesiastici
amovibili ad nutum, distinti in vicarius principalis
sive urbicus e in vicarius forensis, a seconda
che fossero addetti a coadiuvare il vescovo
nella città o nella campagna. Tale
innovazione, la cui affermazione ebbe luogo
gradualmente, scosse di conseguenza la posizione
degli arcidiaconi, tanto che nella seconda
metà del XVI secolo con il titolo di
arcidiacono s'intendeva una semplice dignità
capitolare. Sorse così l'ufficio di
vicario generale la cui origine deve farsi
risalire al XIII secolo e del quale si trovano
accenni già nelle Decretali di Gregorio
IX, ufficio successivamente di frequente ricordato
e disciplinato nel Testo di Bonifacio VIII.
Il Concilio tridentino, privando di ogni potere
di giurisdizione l'arcidiacono, tanto da ridurlo
a una dignità onorifica nei capitoli,
venne a rafforzare i poteri che la legislazione
e la prassi avevano già riconosciuto
al vicario generale.
-
Il cancelliere,
con funzioni di archivista e di notaio ed
eventualmente un vice cancelliere o un vice
archivista ed altri notai che eccezionalmente
possono essere anche laici

Brindisi. Episcopio.
M. PRETI, Offerta a Elia della vedova di Sarepta
(clicca per ingrandire)
Della sezione
giudiziaria fanno parte i giudici sinodali o prosinodali,
con a capo un ufficiale, che può essere
coadiuvato da uno o più vice officiali.
Da considerare anche gli altri appartenenti al
tribunale, cioè: il promotore di giustizia,
il difensore del vincolo, il notaio o attuario,
che non di rado è lo stesso cancelliere,
i cursori e gli apparitori.
Sin dai primi tempi della chiesa, la giurisdizione
di primo grado è ordinariamente esercitata
dal vescovo, nel seno delle comunità cristiane,
e già nei secoli II e III vi sono testimonianze
dei frequenti appelli al papa. Con la cessazione
delle persecuzioni, la giurisdizione episcopale
è riconosciuta, con carattere inappellabile,
da costituzioni imperiali per le cause civili,
ove le parti vi consentano. Dopo l'invasione longobarda,
che aveva diminuito le prerogative civili dei
tribunali episcopali, con l'impero carolingio
e posteriormente, questi riacquistano autorità
nei rapporti con lo stato, ma insieme vedono sorgere
e affermarsi sempre maggiormente la giurisdizione
contenziosa dei decani e arcidiaconi urbani, con
propri tribunali, dai quali si appella a quello
vescovile. Con il concilio di Trento, tutti i
tribunali inferiori sono aboliti e la cognizione
di primo grado di tutte le cause "ad forum
ecclesiasticum quomodolibet pertinentes, etiam
si beneficiales sint" è ricondotta
dinanzi agli ordinari locali. La competenza di
questi tribunali, quindi, viene sempre più
precisandosi e unificandosi e in pari tempo il
loro funzionamento e la loro organizzazione vengono
sempre più assumendo carattere differenziato
dall'attività amministrativa degli stessi
vescovi, con la distinzione delle funzioni giudiziarie,
affidate con la presidenza del tribunale a un
ufficiale, da quelle amministrative devolute al
vicario generale.
Quanto ai successivi gradi della gerarchia giudiziaria,
essendo fissata dal concilio di Trento la regola
che le cause di prima istanza erano sempre di
pertinenza del tribunale vescovile, i gravami
contro le sentenze di questo si proponevano innanzi
il metropolita, il patriarca, il primate, la Sede
Apostolica. Ridotte poi le dignità patriarcali
e primaziali a puro titolo onorifico e senza alcuna
speciale giurisdizione, i gradi di giurisdizione
restarono fissati nelle tre istanze rispettivamente
dinanzi al vescovo, al metropolita e alla Santa
Sede.
In seguito al concordato dell'11 febbraio 1929,
che riconosceva effetti civili al matrimonio religioso
e alle relative pronunce di nullità emesse
dai tribunali ecclesiastici, si ritenne opportuno
distribuire diversamente l'organizzazione dei
tribunali di primo grado e di secondo grado destinati
a conoscere tali controversie, Con il motu proprio
Quo cura dell'8 dicembre 1938, Pio XI disponeva
che ogni regione conciliare d'Italia avesse un
tribunale unico incaricato di giudicare le cause
di nullità matrimoniale di tutte le diocesi
della regione. La competenza per il giudizio di
appello dalle pronunce di ciascun tribunale regionale
veniva devoluta a un altro fra essi, designato
specificatamente. Per la Puglia il tribunale ebbe
sede a Bari; appello poteva proporsi a Benevento.
Della curia diocesana non hanno mai fatto parte,
sebbene abbiano partecipato al governo della diocesi,
né il Capitolo cattedrale, né il
collegio dei consultori diocesani.
I documenti della curia arcivescovile di Brindisi
in parte risultano da tempo conferiti all'archivio
storico diocesano; fra questi, tutti quelli inerenti
l'attività della Metropolitana Udienza,
ossia il tribunale, i corsi sacerdotali, i benefici,
i matrimoni, le cresime anteriori il 1961. Presso
la biblioteca pubblica arcivescovile si conservano
gli atti di santa visita ordinati per le cure
di Annibale de Leo durante l'episcopato di Giuseppe
de Rossi (1764-1778).
Elevato l'interesse della documentazione tuttora
conservata nell'archivio di curia; basti qui considerare
le raccolte inerenti bolle pontificie, parrocchie,
rettorie e oratori dell'arcidiocesi, editti di
osservanza, atti di santa visita per l'arco temporale
che va dal 1760 ai giorni nostri.
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